Studium: Tesi Gregoriana. Serie diritto canonico
Potestà sacramentale e potestà di governo nel primo millennio. Esercizio di esse e loro distinzione
Roberto Interlandi
Libro: Libro in brossura
editore: Studium
anno edizione: 2024
pagine: 728
Nonostante l’assenza di una scienza canonistica, per tutto il I millennio, fino al concilio Lateranense II (1139), nella coscienza pratica della Chiesa, sia in Oriente che in Occidente, seguendo un metodo storico-canonistico in prospettiva interdisciplinare, è riscontrabile sotto vari profili la distinzione tra una potestà di governo e una potestà sacramentale. La prima era caratterizzata da un’ampia partecipabilità ad essa dai laici, dal carattere di graduabilità, di «amissibilità» anche a causa delle violazioni delle norme di competenza territoriale che ne rendevano l’esercizio semplicemente impossibile; la seconda invece da una radicale esclusione dei laici, dalla non graduabilità, dall’«inamissibilità» conseguente all’indelebilità del sacramento dell’Ordine da cui essa è originata, cosicché essa seguiva sempre e ovunque la persona del ministro ordinato, e gli atti sacramentali venivano riconosciuti validi anche se posti in violazione di competenza. Nella coscienza ecclesiale, inoltre, la distinzione delle due potestà appare riconducibile alla loro diversa origine: l’una sacramentale, l’altra extra-sacramentale. Esse però erano concepite in modo non separato: entrambe erano volte all’esercizio di una funzione pastorale unitaria, di santificazione e di governo, conferita anch’essa sacramentalmente; inoltre era ammesso di poter apporre autoritativamente condizioni irretroattive al valido esercizio della potestà sacramentale, cosa questa praticabile solo con lo sviluppo del primato di Roma.
La consumazione del matrimonio alla luce della definizione dell'oggetto del consenso. Prospettiva fenomenologica e sistematica
Giovanni Iacono
Libro: Libro in brossura
editore: Studium
anno edizione: 2024
pagine: 328
La dissertazione si struttura intorno ad un «sillogismo» formulato da G.P. Montini. A fondare il primo termine (l’atto con cui è consumato il matrimonio è connesso all’oggetto formale essenziale del consenso) provvede l’indagine storica sulla contrattualità del matrimonio, alla luce del principio consensualistico. Nella correlazione tra il consenso (traditio iuris) e la consumazione (traditio realis) si rintraccia il fondamento teologico dell’indissolubilità estrinseca, nella sua connessione alla ratio giuridica dell’irrescindibilità del contratto, e si traccia la via per fondare il secondo termine del sillogismo (l’oggetto formale essenziale del consenso è stato ridefinito o ampliato dal CIC sulla scorta della dottrina conciliare). Attraverso il dialogo con M. Merleau-Ponty e J.-L. Marion, si approfondisce la fenomenologia della corporeità e dell’amore coniugale, per sostanziare la ripresa sistematica che esplicita in un contenuto dottrinale e giurisprudenziale il terzo termine del sillogismo (l’atto con cui è consumato il matrimonio dev’essere ridefinito o ampliato nel CIC). Ritenuto ormai l’inciso «humano modo» insufficiente per ulteriori sviluppi, si integra all’humanitas la coniugalitas dell’atto attraverso la ripresa della categoria di «animo maritali», come espressiva in toto dei criteri giuridici di verifica della copula coniugale consumativa, giungendo alla formulazione dello ius ad actus per se aptos ad bonum coniugum et ad prolis generationem.

