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I principi di diritto dell'ambiente

I principi di diritto dell'ambiente
Titolo I principi di diritto dell'ambiente
Autore
Argomento Diritto Diritto di specifiche giurisdizioni
Editore Giappichelli
Formato
Formato Libro Libro: Libro in brossura
Pagine XXIII-393
Pubblicazione 12/2019
ISBN 9788892130883
 
38,00

 
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«Il tema della tutela dell'ambiente e le questioni ad esso collegate sono andati assumendo una rilevanza e una centralità sempre maggiori sia nel nostro ordinamento, che a livello sovranazionale e globale e sono pertanto, oggi più che mai, oggetto di grande interesse per gli studi giuspubblicistici. Come noto la Costituzione repubblicana, nella versione originariamente approvata dall'Assemblea costituente, non faceva espressa menzione dell'"ambiente": l'art. 9 Cost. - uno dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale — tutela infatti solo il "paesaggio", che viene affiancato al "patrimonio storico e artistico della Nazione" quale oggetto di tutela da parte della Repubblica. L'interpretazione iniziale del concetto di "paesaggio" era quindi un'interpretazione materialistica e statica, sostanzialmente coincidente, nelle prime letture dottrinali e giurisprudenziali, con la nozione di "bellezze naturali" di cui alla Legge n. 1497/1939. La tesi materialistica e statica della protezione del paesaggio recepita in Costituzione, e dunque l'identificazione dell'oggetto della tutela di cui all'art. 9 Cost. con le "bellezze naturali", è stata condivisa a lungo anche dalla Corte costituzionale, che con diverse pronunce ha affermato come la tutela del paesaggio ex art. 9 Cost. dovesse essere intesa come volta a soddisfare esigenze di tipo prevalentemente estetico, e dunque quale tutela delle amenità naturali presenti nell'ordinamento (c.d. "teoria della cristallizzazione" o "della pietrificazione"). L'ambiente e la natura erano, in una lettura siffatta, evidentemente serventi e subordinati rispetto alla centralità della persona umana nell'ordinamento, discendente dal fondamentale principio personalista di cui all'art. 2 Cost. In una fase successiva, e più precisamente già a partire dalla metà degli anni '70, si è gradualmente fatta largo, sia in giurisprudenza che in dottrina, una diversa interpretazione dell'art. 9 Cost., che ha cominciato a prendere atto del fatto che il concetto di ambiente tutelato costituzionalmente non può essere limitato secondo un mero criterio estetico, ma deve invece necessariamente ampliarsi. In questa nuova prospettiva, l'ambiente non può essere interamente asservito alle esigenze dell'uomo secondo una concezione statica: si prende, in altri termini, atto che l'ambiente non è una risorsa illimitata e infinitamente sfruttabile ai fini di soddisfare le molteplici esigenze produttive (...)» (dalla prefazione)
 
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