fbevnts Vendita online di DVD e libri di narrativa, tascabili, per ragazzi, professionali | Libreria Storielleria
Vai al contenuto della pagina

Libri di Paolo Vitucci

La prescrizione. Artt. 2934-2940. Volume Vol. 1

La prescrizione. Artt. 2934-2940. Volume Vol. 1

Paolo Vitucci

Libro: Libro rilegato

editore: Giuffrè

anno edizione: 2024

pagine: XXVI-332

Pochi istituti del nostro diritto civile hanno subìto negli ultimi anni trasformazioni come quello della prescrizione. Trasformazioni non delle disposizioni del codice bensì apportate nel diritto vivente dalla dottrina, molto sulla base della comparazione, e dalla giurisprudenza, costituzionale e comune. La considerazione dell'inerzia del titolare del diritto soggettivo quale inattività imputabile si è sostituita gradualmente alla considerazione oggettiva (ossia del semplice dato fattuale di non esercizio del diritto), con vantaggio della giustizia ma anche con maggiore incertezza del diritto. Si pensi solo al risarcimento del danno lungolatente. Numerosi gli aggiornamenti apportati al testo-base di Paolo Vitucci.
38,00

La prescrizione. Artt. 2934-2940

La prescrizione. Artt. 2934-2940

Paolo Vitucci, Federico Roselli

Libro: Libro in brossura

editore: Giuffrè

anno edizione: 2012

pagine: XVIII-302

Nella precedente edizione di questo Commentario Paolo Vitucci osservava come il campo nel quale opera la prescrizione abbia certamente dimensioni più larghe di quelle del diritto privato, e portava gli esempi dell'estinzione del reato e della pena ovvero della prescrizione tributaria o, ancora, della prescrizione nel diritto amministrativo o nelle leggi civilistiche speciali. Questi richiami dimostrano tuttavia che la perdita delle situazioni soggettive di vantaggio causata, prevalentemente ma non solamente, dal trascorrere del tempo è retta da istituti simili e dati in parte dalle stesse norme, e tuttavia mal riconducibili ad unità. La risalente affermazione secondo cui la prescrizione è istituto generale del diritto, onde quelle del c.c. vanno considerate come "norme fondamentali", conserva la propria persuasività solo nei limiti in cui le leggi speciali non contengano deroghe di portata tale da minare l'unità dell'istituto. Limitandosi alle prescrizioni estintive disciplinate da disposizioni privatistiche, o comunque da applicare nel processo civile, si vedrà come un effetto propriamente estintivo possa riconoscersi solamente nei casi eccezionali in cui non vale la regola (art. 2938 c.c.) della non rilevabilità se non su istanza di parte, mentre alla prescrizione regolata soltanto dal codice deve riconoscersi l'efficacia detta più propriamente preclusiva. Le profonde innovazioni apportate alle legislazioni tedesca e francese danno fondamento ad una concezione della prescrizione, non più quale effetto derivante solo dal fatto obiettivo del trascorrere del tempo ma piuttosto quale sanzione causata da un'inerzia imputabile al titolare del diritto. Se ne dirà approfonditamente nella parte di questo commento in cui si tratterà degli impedimenti di fatto all'esercizio del diritto.
39,00

La prescrizione. Artt. 2934-2940

La prescrizione. Artt. 2934-2940

Paolo Vitucci, Federico Roselli

Libro

editore: Giuffrè

anno edizione: 2012

pagine: XVIII-302

Nella precedente edizione di questo Commentario Paolo Vitucci osservava come il campo nel quale opera la prescrizione abbia certamente dimensioni più larghe di quelle del diritto privato, e portava gli esempi dell'estinzione del reato e della pena ovvero della prescrizione tributaria o, ancora, della prescrizione nel diritto amministrativo o nelle leggi civilistiche speciali. Questi richiami dimostrano tuttavia che la perdita delle situazioni soggettive di vantaggio causata, prevalentemente ma non solamente, dal trascorrere del tempo è retta da istituti simili e dati in parte dalle stesse norme, e tuttavia mal riconducibili ad unità. La risalente affermazione secondo cui la prescrizione è istituto generale del diritto, onde quelle del c.c. vanno considerate come "norme fondamentali", conserva la propria persuasività solo nei limiti in cui le leggi speciali non contengano deroghe di portata tale da minare l'unità dell'istituto. Limitandosi alle prescrizioni estintive disciplinate da disposizioni privatistiche, o comunque da applicare nel processo civile, si vedrà come un effetto propriamente estintivo possa riconoscersi solamente nei casi eccezionali in cui non vale la regola (art. 2938 c.c.) della non rilevabilità se non su istanza di parte, mentre alla prescrizione regolata soltanto dal codice deve riconoscersi l'efficacia detta più propriamente preclusiva .
39,00

La prescrizione. Artt. 2934-2940. Volume Vol. 1

La prescrizione. Artt. 2934-2940. Volume Vol. 1

Paolo Vitucci

Libro

editore: Giuffrè

anno edizione: 1990

pagine: IX-268

20,00

Inserire il codice per il download.

Inserire il codice per attivare il servizio.