Libri di Paolo Vitucci
La prescrizione. Artt. 2934-2940. Volume Vol. 1
Paolo Vitucci
Libro: Libro rilegato
editore: Giuffrè
anno edizione: 2024
pagine: XXVI-332
Pochi istituti del nostro diritto civile hanno subìto negli ultimi anni trasformazioni come quello della prescrizione. Trasformazioni non delle disposizioni del codice bensì apportate nel diritto vivente dalla dottrina, molto sulla base della comparazione, e dalla giurisprudenza, costituzionale e comune. La considerazione dell'inerzia del titolare del diritto soggettivo quale inattività imputabile si è sostituita gradualmente alla considerazione oggettiva (ossia del semplice dato fattuale di non esercizio del diritto), con vantaggio della giustizia ma anche con maggiore incertezza del diritto. Si pensi solo al risarcimento del danno lungolatente. Numerosi gli aggiornamenti apportati al testo-base di Paolo Vitucci.
La prescrizione. Artt. 2934-2940
Paolo Vitucci, Federico Roselli
Libro: Libro in brossura
editore: Giuffrè
anno edizione: 2012
pagine: XVIII-302
Nella precedente edizione di questo Commentario Paolo Vitucci osservava come il campo nel quale opera la prescrizione abbia certamente dimensioni più larghe di quelle del diritto privato, e portava gli esempi dell'estinzione del reato e della pena ovvero della prescrizione tributaria o, ancora, della prescrizione nel diritto amministrativo o nelle leggi civilistiche speciali. Questi richiami dimostrano tuttavia che la perdita delle situazioni soggettive di vantaggio causata, prevalentemente ma non solamente, dal trascorrere del tempo è retta da istituti simili e dati in parte dalle stesse norme, e tuttavia mal riconducibili ad unità. La risalente affermazione secondo cui la prescrizione è istituto generale del diritto, onde quelle del c.c. vanno considerate come "norme fondamentali", conserva la propria persuasività solo nei limiti in cui le leggi speciali non contengano deroghe di portata tale da minare l'unità dell'istituto. Limitandosi alle prescrizioni estintive disciplinate da disposizioni privatistiche, o comunque da applicare nel processo civile, si vedrà come un effetto propriamente estintivo possa riconoscersi solamente nei casi eccezionali in cui non vale la regola (art. 2938 c.c.) della non rilevabilità se non su istanza di parte, mentre alla prescrizione regolata soltanto dal codice deve riconoscersi l'efficacia detta più propriamente preclusiva. Le profonde innovazioni apportate alle legislazioni tedesca e francese danno fondamento ad una concezione della prescrizione, non più quale effetto derivante solo dal fatto obiettivo del trascorrere del tempo ma piuttosto quale sanzione causata da un'inerzia imputabile al titolare del diritto. Se ne dirà approfonditamente nella parte di questo commento in cui si tratterà degli impedimenti di fatto all'esercizio del diritto.
La prescrizione. Artt. 2934-2940
Paolo Vitucci, Federico Roselli
Libro
editore: Giuffrè
anno edizione: 2012
pagine: XVIII-302
Nella precedente edizione di questo Commentario Paolo Vitucci osservava come il campo nel quale opera la prescrizione abbia certamente dimensioni più larghe di quelle del diritto privato, e portava gli esempi dell'estinzione del reato e della pena ovvero della prescrizione tributaria o, ancora, della prescrizione nel diritto amministrativo o nelle leggi civilistiche speciali. Questi richiami dimostrano tuttavia che la perdita delle situazioni soggettive di vantaggio causata, prevalentemente ma non solamente, dal trascorrere del tempo è retta da istituti simili e dati in parte dalle stesse norme, e tuttavia mal riconducibili ad unità. La risalente affermazione secondo cui la prescrizione è istituto generale del diritto, onde quelle del c.c. vanno considerate come "norme fondamentali", conserva la propria persuasività solo nei limiti in cui le leggi speciali non contengano deroghe di portata tale da minare l'unità dell'istituto. Limitandosi alle prescrizioni estintive disciplinate da disposizioni privatistiche, o comunque da applicare nel processo civile, si vedrà come un effetto propriamente estintivo possa riconoscersi solamente nei casi eccezionali in cui non vale la regola (art. 2938 c.c.) della non rilevabilità se non su istanza di parte, mentre alla prescrizione regolata soltanto dal codice deve riconoscersi l'efficacia detta più propriamente preclusiva .